lunedì 7 novembre 2016

Quello che non vi viene detto sulla rottamazione delle cartelle Equitalia


Sono stati pubblicati i moduli per aderire alla cosiddetta “rottamazione delel cartelle equitalia”. Il decreto del governo permette in sostanza di cancellare le sanzioni e gli interessi di mora sulle cartelle stesse . Rimane però da pagare, oltre all’importo dovuto inizialmente, anche l’aggio per il concessionario della riscossione. Per quanto riguarda le multe stradali non potranno essere cancellate le sanzioni, quindi il beneficio sarà limitato agli interessi oppure sulle maggiorazioni previste.

Scadenze rateizzabili ma in massimo 4 rate. Al momento della richiesta il contribuente potrà scegliere di pagare l’importo dividendolo in massimo quattro rate. Entro il 22 giugno equitalia dovrà comunicare a chi ha fatto domanda l’importo complessivo dovuto al netto della sanatoria e le singole rate, con la data di scadenza di ciascuna. Le prime due rate saranno pari ciascuna a un terzo del dovuto, le ultime due ad un sesto. Sulle rate saranno calcolati gli interessi. Le prime tre rate dovranno essere comunque versate entro il 15 dicembre 2017, la quarta entro il 15 marzo 2018.

Saltare un pagamento o farlo in modo parziale costerà l’uscita dalla sanatoria con il ritorno del carico debitorio pieno delle vecchie cartelle.  Potranno aderire alla sanatoria anche i contribuenti che hanno già in parte pagato le cartelle, magari attraverso il meccanismo della rateizzazione. In questo caso l’importo da pagare sarà quello del debito residuo sul capitale. Le sanzioni e gli interessi già pagati non si recuperano. Per chi aderisce si bloccano le rate concordate: la revoca scatta con il primo pagamento della definizione agevolata.

Per aderire il contribuente dovrà espressamente dichiarare di rinunciare ad eventuali procedimenti aperti davanti alle commissioni tributarie, in pratica dovrà rinunciare a potare avanti le liti relative alla cartella che sta versando. Dalla presentazione della richiesta di adesione alla definizione agevolata si fermano i tempi di prescrizione e decadenza ma anche quelli per le ”azioni esecutive” del fisco, come le ganasce fiscali o il pignoramento. Non si fermano però le operazioni già scattate.

 
La rottamazione non è applicabile sulle multe, le ammende e le sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti o sentenze penali di condanna, nonché per per l’Iva all’importazione, ma anche per le somme dovute a titolo di recupero di “aiuti di Stato” (in pratica le multe Ue) e su quelle derivanti da pronunce di condanna della Corte dei conti.